L'elaborato prende le mosse dall'antico brocardo «alteri stipulari nemo potest» per illustrare la progressiva trasformazione della stipulazione a favore di terzi da eccezione a figura generale, tracciandone il percorso evolutivo in relazione al principio di relatività degli effetti contrattuali, a partire dal diritto romano fino al Codice civile del 1942. Segue l'analisi dello schema generale del contratto a favore di terzi di cui agli artt. 1411 e ss. c.c., delle sue principali caratteristiche e peculiarità. Particolare attenzione é dedicata alla fattispecie del contratto a favore di terzi con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (ex art. 1412 c.c.) e al «tipo» specifico di contratto a favore di terzi con prestazione post mortem rappresentato dal contratto di assicurazione sulla vita, per il caso di morte del contraente-assicurato, a favore di un terzo, disciplinato agli artt. 1920 e ss. c.c. In ultimo viene considerato il ruolo rivestito dall'evento morte nel contratto contratto ex art. 1412 c.c. e della polizza vita ex art. 1920 c.c. in funzione della qualificazione delle suddette fattispecie come negozi mortis causa o come negozi inter vivos e del loro possibile utilizzo nell'ambito della pianificazione successoria, in veste di strumenti alternativi al testamento, riconducibili al fenomeno delle «successioni anomale contrattuali».
Il contratto a favore di terzi. Evoluzione, disciplina e profili applicativi.
MICHELINI, MARTINA
2024/2025
Abstract
L'elaborato prende le mosse dall'antico brocardo «alteri stipulari nemo potest» per illustrare la progressiva trasformazione della stipulazione a favore di terzi da eccezione a figura generale, tracciandone il percorso evolutivo in relazione al principio di relatività degli effetti contrattuali, a partire dal diritto romano fino al Codice civile del 1942. Segue l'analisi dello schema generale del contratto a favore di terzi di cui agli artt. 1411 e ss. c.c., delle sue principali caratteristiche e peculiarità. Particolare attenzione é dedicata alla fattispecie del contratto a favore di terzi con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (ex art. 1412 c.c.) e al «tipo» specifico di contratto a favore di terzi con prestazione post mortem rappresentato dal contratto di assicurazione sulla vita, per il caso di morte del contraente-assicurato, a favore di un terzo, disciplinato agli artt. 1920 e ss. c.c. In ultimo viene considerato il ruolo rivestito dall'evento morte nel contratto contratto ex art. 1412 c.c. e della polizza vita ex art. 1920 c.c. in funzione della qualificazione delle suddette fattispecie come negozi mortis causa o come negozi inter vivos e del loro possibile utilizzo nell'ambito della pianificazione successoria, in veste di strumenti alternativi al testamento, riconducibili al fenomeno delle «successioni anomale contrattuali».| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/3225