La libertà di predisporre la difesa tecnica in materia penale, a riparo dal timore di arbitrarie irruzioni da parte dell'autorità inquirente, vanta a oggi una propria disciplina, incardinata in una singola norma dal carattere complesso: l'art. 103 c.p.p. Le garanzie di libertà del difensore – questa la rubrica della previsione di legge – affondano le proprie radici nei Codici di rito preunitari. La svolta in senso garantistico che ha riguardato tale disciplina è avvenuta per mano della dottrina, e dal successivo accoglimento della Corte costituzionale. Le regole che vietano l’intrusione negli spazi della difesa tecnica assurgono a corollario del diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost.; siffatta esegesi ha elevato le immunità del difensore sradicandole dall’oramai anacronistica congettura che le riconduceva ai capisaldi sulla segretezza professionale. Il lavoro, nella sua prima parte, si sviluppa lungo una direttrice storico-giuridica al fine di dimostrare la riconducibilità ermeneutica dell’art. 103 al principio costituzionale della difesa. Passando per un’esposizione delle regole internazionali pattizie che sanciscono la libertà della difesa, lo scritto si cala nell’analisi strutturale dell’art. 103 c.p.p. Muovendo dalle più generali e problematiche questioni che la norma pone sul piano interpretativo, interrogando la giurisprudenza e la dottrina, si perviene a rendere definizione dei concetti astratti e delle circostanze pragmatiche che si palesano all’esegeta. Il prosieguo vede l’analisi sistematica dei limiti che il legislatore ha posto all’espletamento dei mezzi di ricerca della prova nei luoghi difensivi, sino a culminare con le retrospettive che hanno condotto alla recente introduzione dei commi 6-bis e 6-ter a opera della c.d. Riforma Nordio del 2024.
Le garanzie di libertà del difensore nel procedimento penale
PETRELLA, MATILDE
2024/2025
Abstract
La libertà di predisporre la difesa tecnica in materia penale, a riparo dal timore di arbitrarie irruzioni da parte dell'autorità inquirente, vanta a oggi una propria disciplina, incardinata in una singola norma dal carattere complesso: l'art. 103 c.p.p. Le garanzie di libertà del difensore – questa la rubrica della previsione di legge – affondano le proprie radici nei Codici di rito preunitari. La svolta in senso garantistico che ha riguardato tale disciplina è avvenuta per mano della dottrina, e dal successivo accoglimento della Corte costituzionale. Le regole che vietano l’intrusione negli spazi della difesa tecnica assurgono a corollario del diritto di difesa ex art. 24, comma 2 Cost.; siffatta esegesi ha elevato le immunità del difensore sradicandole dall’oramai anacronistica congettura che le riconduceva ai capisaldi sulla segretezza professionale. Il lavoro, nella sua prima parte, si sviluppa lungo una direttrice storico-giuridica al fine di dimostrare la riconducibilità ermeneutica dell’art. 103 al principio costituzionale della difesa. Passando per un’esposizione delle regole internazionali pattizie che sanciscono la libertà della difesa, lo scritto si cala nell’analisi strutturale dell’art. 103 c.p.p. Muovendo dalle più generali e problematiche questioni che la norma pone sul piano interpretativo, interrogando la giurisprudenza e la dottrina, si perviene a rendere definizione dei concetti astratti e delle circostanze pragmatiche che si palesano all’esegeta. Il prosieguo vede l’analisi sistematica dei limiti che il legislatore ha posto all’espletamento dei mezzi di ricerca della prova nei luoghi difensivi, sino a culminare con le retrospettive che hanno condotto alla recente introduzione dei commi 6-bis e 6-ter a opera della c.d. Riforma Nordio del 2024.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/3741