L’elaborato analizza i compiti e le funzioni che l'esperto è chiamato a gestire all'interno del percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa, strumento di recente introduzione nel nostro ordinamento che ha il fine di risanare l'impresa che si trovi in uno stato di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibili. Preliminarmente l’elaborato della tesi rappresenta l’istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa nella sua struttura complessiva, analizzandone caratteri, presupposti oggettivi e soggettivi, e finalità. L’analisi prosegue poi esaminando i requisiti richiesti dalla normativa funzionalmente alla nomina dell’esperto ed al ruolo che quest’ultimo deve svolgere nella composizione negoziata. L’esperto, monitorando tempo per tempo la concretezza di un’ipotesi di ristrutturazione in continuità diretta o indiretta, svolge il compito fondamentale di facilitatore nelle trattative tra creditori ed imprenditore. Il coinvolgimento dell’esperto nelle vicissitudini dell’impresa, e nelle scelte dell’imprenditore, è caratterizzato anche da momento in cui può essere chiamato ad esprimere pareri sulle intenzioni dell’imprenditore, pur nei termini dell’art. 21 CCII in materia di mantenimento in capo all’imprenditore della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa in pendenza delle trattive. Un ambito in cui l’esperto è chiamato ad esprimere pareri in modo attento è quello degli atti di straordinaria amministrazione: si tratta di operazioni rilevanti nel percorso di ristrutturazione, fra questi ipotesi di finanziamenti in c/prededuzione da ottenersi presso istituti di credito o verso la compagine sociale, l’ipotesi di cessione di azienda o rami di essa, nella concessione di misure protettive o cautelari ed altro. La valutazione che compete all’esperto deve sempre essere rapportata alla situazione di difficoltà dell’impresa, avendo come punto di riferimento il fatto che quando il patrimonio appare adeguato a completare l’atto o il pagamento senza causare un pregiudizio ai creditori allora va sostenuto, in questo senso, infatti, la valutazione degli atti deve essere orientata ai principi di continuità e ad una conduzione dell’impresa prudente ma non ingessata. L’iscrizione del dissenso rende manifesta l’inadeguatezza della gestione dell’impresa nell’ottica del risanamento ed è, pertanto, necessario che i creditori e i terzi ne vengano a conoscenza in modo che possano decidere se proseguire o interrompere le trattative con l’imprenditore. Un eventuale dissenso non pubblicizzato indica, invece, una situazione di inadeguatezza rispetto alle previsioni di risanamento dell’impresa non ritenuta dall’esperto così grave da dover essere portata a conoscenza delle altre parti e, infatti, non implica l’esonero da tutti i benefici ex art. 24 CCII e da una possibile modifica o revoca delle misure protettive, come accade invece per il dissenso iscritto al registro delle imprese. L’elaborato si conclude con lo studio dei contenuti che devono essere inseriti nella relazione finale ed una disamina di tutte le soluzioni che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione delle parti a conclusione delle trattative e il ruolo che l’esperto assume in ciascuna di esse, compreso un approfondimento sugli strumenti di impugnazione contro gli atti dell’esperto.
IL RUOLO DELL’ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
BARTOLI, PIETRO
2024/2025
Abstract
L’elaborato analizza i compiti e le funzioni che l'esperto è chiamato a gestire all'interno del percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa, strumento di recente introduzione nel nostro ordinamento che ha il fine di risanare l'impresa che si trovi in uno stato di pre-crisi, crisi o insolvenza reversibili. Preliminarmente l’elaborato della tesi rappresenta l’istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa nella sua struttura complessiva, analizzandone caratteri, presupposti oggettivi e soggettivi, e finalità. L’analisi prosegue poi esaminando i requisiti richiesti dalla normativa funzionalmente alla nomina dell’esperto ed al ruolo che quest’ultimo deve svolgere nella composizione negoziata. L’esperto, monitorando tempo per tempo la concretezza di un’ipotesi di ristrutturazione in continuità diretta o indiretta, svolge il compito fondamentale di facilitatore nelle trattative tra creditori ed imprenditore. Il coinvolgimento dell’esperto nelle vicissitudini dell’impresa, e nelle scelte dell’imprenditore, è caratterizzato anche da momento in cui può essere chiamato ad esprimere pareri sulle intenzioni dell’imprenditore, pur nei termini dell’art. 21 CCII in materia di mantenimento in capo all’imprenditore della gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa in pendenza delle trattive. Un ambito in cui l’esperto è chiamato ad esprimere pareri in modo attento è quello degli atti di straordinaria amministrazione: si tratta di operazioni rilevanti nel percorso di ristrutturazione, fra questi ipotesi di finanziamenti in c/prededuzione da ottenersi presso istituti di credito o verso la compagine sociale, l’ipotesi di cessione di azienda o rami di essa, nella concessione di misure protettive o cautelari ed altro. La valutazione che compete all’esperto deve sempre essere rapportata alla situazione di difficoltà dell’impresa, avendo come punto di riferimento il fatto che quando il patrimonio appare adeguato a completare l’atto o il pagamento senza causare un pregiudizio ai creditori allora va sostenuto, in questo senso, infatti, la valutazione degli atti deve essere orientata ai principi di continuità e ad una conduzione dell’impresa prudente ma non ingessata. L’iscrizione del dissenso rende manifesta l’inadeguatezza della gestione dell’impresa nell’ottica del risanamento ed è, pertanto, necessario che i creditori e i terzi ne vengano a conoscenza in modo che possano decidere se proseguire o interrompere le trattative con l’imprenditore. Un eventuale dissenso non pubblicizzato indica, invece, una situazione di inadeguatezza rispetto alle previsioni di risanamento dell’impresa non ritenuta dall’esperto così grave da dover essere portata a conoscenza delle altre parti e, infatti, non implica l’esonero da tutti i benefici ex art. 24 CCII e da una possibile modifica o revoca delle misure protettive, come accade invece per il dissenso iscritto al registro delle imprese. L’elaborato si conclude con lo studio dei contenuti che devono essere inseriti nella relazione finale ed una disamina di tutte le soluzioni che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza mette a disposizione delle parti a conclusione delle trattative e il ruolo che l’esperto assume in ciascuna di esse, compreso un approfondimento sugli strumenti di impugnazione contro gli atti dell’esperto.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/3867