Questa tesi approfondisce il reato di atti persecutori, fattispecie che ha ottenuto autonomia normativa e codicistica nei primi anni del XXI secolo, in particolare nel 2009, anno in cui l’ordinamento italiano approva la L. 23 aprile 2009 n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di atti persecutori”. Prima dell’intervento legislativo che introduce nel Codice penale l’autonoma fattispecie di “Atti persecutori” all’art. 612-bis, il diritto penale nazionale non prevedeva una figura di reato idonea alla repressione delle condotte riconducibili agli atti persecutori, per cui la giurisprudenza riconduceva i comportamenti assillanti a reati già previsti all’interno del Codice penale, come la molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p., la minaccia di cui all’art. 612 c.p. e la violenza privata di cui all’art. 610 c.p. Tuttavia, il mancato soddisfacimento delle esigenze di tutela relative agli atti persecutori da parte del sistema sanzionatorio dell’epoca e la sempre maggiore diffusione del fenomeno hanno determinato l’avvio dei lavori preparatori che hanno comportato l’adozione della legge specifica in materia. Nonostante l’introduzione di una articolata e ben strutturata normativa ad hoc per il reato di stalking, numerose sono le criticità e difficoltà interpretative che si sono poste all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, le quali, relativamente ad alcuni profili, non sono ancora giunte ad una soluzione pacificamente condivisa. In primo luogo, posta la vastità delle azioni idonee ad integrare la fattispecie, il legislatore ha optato per il riconoscimento della condotta tipica attraverso il meccanismo del rinvio agli atti di minaccia e molestia di cui agli artt. 612 e 660 c.p., già oggetto di omogenea e stabile interpretazione, risolvendo il problema relativo al principio di determinatezza. Secondariamente, medesima problematica è sorta relativamente ai tre eventi tipizzati dalla fattispecie: la Corte Costituzionale, con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Trapani del 2014 e relativa alla violazione dell’art. 25 co. 2 cost da parte dell’art. 612-bis, ha fornito una puntuale interpretazione degli eventi tipici. in terzo luogo, elemento costitutivo del reato di stalking è la reiterazione, in virtù della quale il delitto di atti persecutori può configurarsi solo qualora le condotte di minaccia e di molestia non consistano in episodi isolati, bensì in comportamenti abituali. Al concetto di reiterazione si sono legate non poche difficoltà interpretative, ma che sono state risolte dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che affinché si realizzi la reiterazione richiesta dalla fattispecie incriminatrice, è sufficiente la presenza di due sole condotte persecutorie, e che l’abitualità si ritiene sussistente anche qualora la serie reiterativa si interrompa, ad esempio, per una sentenza di condanna. Infine, ulteriore e significativo profilo critico, inerisce alla configurabilità del reato di atti persecutori come reato di evento, ovvero come reato di pericolo. infatti, benché il legislatore abbia optato, per ragioni di sostanziale convenienza, per il riconoscimento dello stalking come reato di evento, non è trascurabile la corrente dottrinale opposta, che ritiene pertinente ritenere che gli atti persecutori integrino una fattispecie di pericolo concreto. Il discorso si lega strettamente alla questione relativa all’elemento soggettivo del reato, o per meglio dire alle modalità di accertamento della sussistenza del dolo, che nella materia in esame non può che essere generico, non richiedendo l’art. 612-bis che l’autore del reato agisca con un fine specifico o con uno scopo ulteriore.
Lo stalking tra repressione penale e protezione della vittima
BACCARANI, LUCIA
2024/2025
Abstract
Questa tesi approfondisce il reato di atti persecutori, fattispecie che ha ottenuto autonomia normativa e codicistica nei primi anni del XXI secolo, in particolare nel 2009, anno in cui l’ordinamento italiano approva la L. 23 aprile 2009 n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di atti persecutori”. Prima dell’intervento legislativo che introduce nel Codice penale l’autonoma fattispecie di “Atti persecutori” all’art. 612-bis, il diritto penale nazionale non prevedeva una figura di reato idonea alla repressione delle condotte riconducibili agli atti persecutori, per cui la giurisprudenza riconduceva i comportamenti assillanti a reati già previsti all’interno del Codice penale, come la molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p., la minaccia di cui all’art. 612 c.p. e la violenza privata di cui all’art. 610 c.p. Tuttavia, il mancato soddisfacimento delle esigenze di tutela relative agli atti persecutori da parte del sistema sanzionatorio dell’epoca e la sempre maggiore diffusione del fenomeno hanno determinato l’avvio dei lavori preparatori che hanno comportato l’adozione della legge specifica in materia. Nonostante l’introduzione di una articolata e ben strutturata normativa ad hoc per il reato di stalking, numerose sono le criticità e difficoltà interpretative che si sono poste all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, le quali, relativamente ad alcuni profili, non sono ancora giunte ad una soluzione pacificamente condivisa. In primo luogo, posta la vastità delle azioni idonee ad integrare la fattispecie, il legislatore ha optato per il riconoscimento della condotta tipica attraverso il meccanismo del rinvio agli atti di minaccia e molestia di cui agli artt. 612 e 660 c.p., già oggetto di omogenea e stabile interpretazione, risolvendo il problema relativo al principio di determinatezza. Secondariamente, medesima problematica è sorta relativamente ai tre eventi tipizzati dalla fattispecie: la Corte Costituzionale, con una pronuncia di infondatezza della questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Trapani del 2014 e relativa alla violazione dell’art. 25 co. 2 cost da parte dell’art. 612-bis, ha fornito una puntuale interpretazione degli eventi tipici. in terzo luogo, elemento costitutivo del reato di stalking è la reiterazione, in virtù della quale il delitto di atti persecutori può configurarsi solo qualora le condotte di minaccia e di molestia non consistano in episodi isolati, bensì in comportamenti abituali. Al concetto di reiterazione si sono legate non poche difficoltà interpretative, ma che sono state risolte dalla Suprema Corte, la quale ha affermato che affinché si realizzi la reiterazione richiesta dalla fattispecie incriminatrice, è sufficiente la presenza di due sole condotte persecutorie, e che l’abitualità si ritiene sussistente anche qualora la serie reiterativa si interrompa, ad esempio, per una sentenza di condanna. Infine, ulteriore e significativo profilo critico, inerisce alla configurabilità del reato di atti persecutori come reato di evento, ovvero come reato di pericolo. infatti, benché il legislatore abbia optato, per ragioni di sostanziale convenienza, per il riconoscimento dello stalking come reato di evento, non è trascurabile la corrente dottrinale opposta, che ritiene pertinente ritenere che gli atti persecutori integrino una fattispecie di pericolo concreto. Il discorso si lega strettamente alla questione relativa all’elemento soggettivo del reato, o per meglio dire alle modalità di accertamento della sussistenza del dolo, che nella materia in esame non può che essere generico, non richiedendo l’art. 612-bis che l’autore del reato agisca con un fine specifico o con uno scopo ulteriore.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/4256