Il presente lavoro ha l’obiettivo di fare luce sulle criticità che ancora oggi caratterizzano il sistema sanzionatorio. Partendo dalle teorie della pena e dal pensiero filosofico illuministico, attraversando la nascita della nostra Carta costituzionale, dalla quale deriva la messa nero su bianco della concezione rieducativa della pena, si giunge alla realizzazione del principio nella realtà fattuale. Il raggiungimento del precetto sancito dal terzo comma dell’art. 27 della Costituzione è frutto dell’accrescimento di una consapevolezza sociale e giuridica, relativa allo sviluppo di ideologie dottrinali su cui, nei secoli, non si è mai arrestato il dibattito. L’ideologia retributiva ha indubbiamente plasmato il pensiero giuridico e sociale, conducendo a stigmi che, tutt’oggi, seppur apparentemente superati, costituiscono un freno per il concreto raggiungimento degli obiettivi special preventivi, contribuendo a riconoscere alla pena una funzione meramente punitiva. Invero, la prevenzione, sia speciale che generale, ha tentato in vari modi di attribuire un significato differente al sistema delle pene, attraverso l’idea che questa potesse fungere da deterrente o, ancora, da strumento rieducativo. Quest’ultima è l’unica funzione formalmente esercitata dalla pena, in virtù del precetto costituzionale che, sebbene abbia impiegato diverso tempo a stabilizzarsi nel tessuto sociale, oggi si ritiene, nella forma, pienamente riconosciuto. Per quanto nobile, l’idea della pena rieducativa non si sostanzia come taluni in passato potevano auspicarsi. In verità, se si pone lo sguardo nella realtà empirica, vi è una netta discrepanza tra le filosofie dottrinali, spesso confluite in un’ampia – se non ipertrofica – stratificazione normativa, e la dimensione reale nel quale tali norme si esplicano. La realtà è ben diversa, permeata da individui, trascorsi e dimensioni emotive di cui non si ha il potere – rectius: volontà – di prendersene cura. Ordunque, l’intento del lavoro vuole essere quello di inquadrare la pena e la sua evoluzione nel nostro ordinamento, comprendendo i limiti da essa presentati, le criticità tutt’oggi presenti non disposte a mutare e, conseguentemente, gli “spiragli” di rinnovo del nostro sistema sanzionatorio. Lo scopo ambito si realizza altresì attraverso uno sguardo all’esperienza spagnola, cosicché tale raffronto possa essere da spunto alle mancanze del nostro ordinamento. Vengono in seguito accolti gli impulsi rinnovatori del legislatore che, aspirando alle tendenze sovranazionali, si accinge ad una evoluzione potenzialmente radicale nell’atteggiamento punitivo. Si coglierà, di fatti, un breve cenno ad un istituto che timidamente si sta facendo strada nella nostra sensibilità giuridica: la “giustizia riparativa”.

La finalità rieducativa della pena nel panorama italiano: tra auspici riformistici e sguardi all'ordinamento spagnolo

LAMPIS, LETIZIA
2024/2025

Abstract

Il presente lavoro ha l’obiettivo di fare luce sulle criticità che ancora oggi caratterizzano il sistema sanzionatorio. Partendo dalle teorie della pena e dal pensiero filosofico illuministico, attraversando la nascita della nostra Carta costituzionale, dalla quale deriva la messa nero su bianco della concezione rieducativa della pena, si giunge alla realizzazione del principio nella realtà fattuale. Il raggiungimento del precetto sancito dal terzo comma dell’art. 27 della Costituzione è frutto dell’accrescimento di una consapevolezza sociale e giuridica, relativa allo sviluppo di ideologie dottrinali su cui, nei secoli, non si è mai arrestato il dibattito. L’ideologia retributiva ha indubbiamente plasmato il pensiero giuridico e sociale, conducendo a stigmi che, tutt’oggi, seppur apparentemente superati, costituiscono un freno per il concreto raggiungimento degli obiettivi special preventivi, contribuendo a riconoscere alla pena una funzione meramente punitiva. Invero, la prevenzione, sia speciale che generale, ha tentato in vari modi di attribuire un significato differente al sistema delle pene, attraverso l’idea che questa potesse fungere da deterrente o, ancora, da strumento rieducativo. Quest’ultima è l’unica funzione formalmente esercitata dalla pena, in virtù del precetto costituzionale che, sebbene abbia impiegato diverso tempo a stabilizzarsi nel tessuto sociale, oggi si ritiene, nella forma, pienamente riconosciuto. Per quanto nobile, l’idea della pena rieducativa non si sostanzia come taluni in passato potevano auspicarsi. In verità, se si pone lo sguardo nella realtà empirica, vi è una netta discrepanza tra le filosofie dottrinali, spesso confluite in un’ampia – se non ipertrofica – stratificazione normativa, e la dimensione reale nel quale tali norme si esplicano. La realtà è ben diversa, permeata da individui, trascorsi e dimensioni emotive di cui non si ha il potere – rectius: volontà – di prendersene cura. Ordunque, l’intento del lavoro vuole essere quello di inquadrare la pena e la sua evoluzione nel nostro ordinamento, comprendendo i limiti da essa presentati, le criticità tutt’oggi presenti non disposte a mutare e, conseguentemente, gli “spiragli” di rinnovo del nostro sistema sanzionatorio. Lo scopo ambito si realizza altresì attraverso uno sguardo all’esperienza spagnola, cosicché tale raffronto possa essere da spunto alle mancanze del nostro ordinamento. Vengono in seguito accolti gli impulsi rinnovatori del legislatore che, aspirando alle tendenze sovranazionali, si accinge ad una evoluzione potenzialmente radicale nell’atteggiamento punitivo. Si coglierà, di fatti, un breve cenno ad un istituto che timidamente si sta facendo strada nella nostra sensibilità giuridica: la “giustizia riparativa”.
2024
Art. 27, co. 3 Cost
Rieducazione
Pena
L. n. 354/1975
Sistema spagnolo
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14251/5118