Nell’ultimo decennio la forte spinta all’integrazione reale e finanziaria delle economie mondiali ha reso la localizzazione di parte delle attività produttive e commerciali sui mercati esteri un aspetto centrale caratterizzante la strategia d’ impresa. In Italia prevalgono forme di internazionalizzazione di tipo tradizionale, come le esportazioni o i rapporti di sub-fornitura, basati su accordi commerciali e produttivi con imprese estere. Sono, al contrario, meno rappresentate modalità più complesse di investimento diretto all’estero, volte a garantire una presenza stabile sui mercati più dinamici. In un contesto caratterizzato da sistemi fiscali globali, le imprese svolgono la loro attività in Paesi a diverso regime fiscale il cui fine è quello di realizzare utili attraverso scelte di localizzazione delle società affiliate, tali da ridurre il più possibile il carico fiscale. La pianificazione fiscale riveste un ruolo centrale in riferimento alle operazioni Intercompany, ossia le transazioni attuate tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale . Tali operazioni rappresentano una componente fisiologica dell’organizzazione dei gruppi internazionali, nei quali la produzione del valore è sempre più frammentata tra diverse entità localizzate in più ordinamenti fiscali. Nelle operazioni transnazionali infragruppo, la fissazione del corrispettivo potrebbe essere condizionata da vari fattori esterni alla logica di mercato, ad esempio, la convenienza fiscale ad allocare materia imponibile ove il prelievo è più basso oppure altre esigenze extrafiscali quali i riflessi sulle politiche di retribuzione, la volontà di ridurre il profitto di una controllata per ragioni di rapporto con altri Stati esteri, l’intento di eludere oneri antidumping o altre esigenze gestionali strettamente inerenti alla logica di gruppo. Per evitare i riflessi fiscali della fissazione dei corrispettivi infragruppo in funzione di tali esigenze, il legislatore neutralizza questa eventualità sostituendo il criterio di determinazione della componente reddituale: in luogo del corrispettivo pattuito si assume rilevante ai fini della determinazione dell’imponibile il valore di mercato della transazione . Assume in questo contesto importante rilevanza il fenomeno del transfer pricing, ovvero quella pratica per cui attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, operate sulla base di corrispettivi superiori o inferiori a quelli di mercato, si realizza di fatto un trasferimento di redditi da una società del gruppo ad un'altra. L’attenzione che il legislatore tributario riserva ai prezzi di trasferimento infragruppo si giustifica in ragione della possibile alterazione dei prezzi medesimi legati al solo fattore fiscale e della conseguente possibile migrazione dell’imponibile verso giurisdizioni o regimi più favorevoli con pregiudizio dell’Erario italiano. Le norme interne dedicate al fenomeno, ed in primo luogo l’art. 110 del Tuir, hanno una funzione antielusiva. Oggi, l’ordinamento italiano, si è adeguato a quanto previsto in ambito internazionale dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE il quale riguarda l’imposizione degli utili delle imprese associate ed applica il principio di libera concorrenza. Infatti, la nuova formulazione del art. 110, comma 7, si pone, definitivamente, in linea con l’intento degli Stati membri dell’OCSE di adottare il principio di libera concorrenza, sulla base del quale i contribuenti e le Amministrazioni Fiscali sono tenute a valutare le transazioni sul libero mercato e le attività commerciali di imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività delle imprese associate. L’OCSE ha avviato pratiche importanti, tra cui il progetto BEPS, con l’obiettivo di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che minano la capacità dei governi di raccogliere le imposte.

Il Transfer Pricing: disciplina normativa e strumenti applicativi

FALCO, GIOVANNA
2024/2025

Abstract

Nell’ultimo decennio la forte spinta all’integrazione reale e finanziaria delle economie mondiali ha reso la localizzazione di parte delle attività produttive e commerciali sui mercati esteri un aspetto centrale caratterizzante la strategia d’ impresa. In Italia prevalgono forme di internazionalizzazione di tipo tradizionale, come le esportazioni o i rapporti di sub-fornitura, basati su accordi commerciali e produttivi con imprese estere. Sono, al contrario, meno rappresentate modalità più complesse di investimento diretto all’estero, volte a garantire una presenza stabile sui mercati più dinamici. In un contesto caratterizzato da sistemi fiscali globali, le imprese svolgono la loro attività in Paesi a diverso regime fiscale il cui fine è quello di realizzare utili attraverso scelte di localizzazione delle società affiliate, tali da ridurre il più possibile il carico fiscale. La pianificazione fiscale riveste un ruolo centrale in riferimento alle operazioni Intercompany, ossia le transazioni attuate tra imprese appartenenti al medesimo gruppo multinazionale . Tali operazioni rappresentano una componente fisiologica dell’organizzazione dei gruppi internazionali, nei quali la produzione del valore è sempre più frammentata tra diverse entità localizzate in più ordinamenti fiscali. Nelle operazioni transnazionali infragruppo, la fissazione del corrispettivo potrebbe essere condizionata da vari fattori esterni alla logica di mercato, ad esempio, la convenienza fiscale ad allocare materia imponibile ove il prelievo è più basso oppure altre esigenze extrafiscali quali i riflessi sulle politiche di retribuzione, la volontà di ridurre il profitto di una controllata per ragioni di rapporto con altri Stati esteri, l’intento di eludere oneri antidumping o altre esigenze gestionali strettamente inerenti alla logica di gruppo. Per evitare i riflessi fiscali della fissazione dei corrispettivi infragruppo in funzione di tali esigenze, il legislatore neutralizza questa eventualità sostituendo il criterio di determinazione della componente reddituale: in luogo del corrispettivo pattuito si assume rilevante ai fini della determinazione dell’imponibile il valore di mercato della transazione . Assume in questo contesto importante rilevanza il fenomeno del transfer pricing, ovvero quella pratica per cui attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo, operate sulla base di corrispettivi superiori o inferiori a quelli di mercato, si realizza di fatto un trasferimento di redditi da una società del gruppo ad un'altra. L’attenzione che il legislatore tributario riserva ai prezzi di trasferimento infragruppo si giustifica in ragione della possibile alterazione dei prezzi medesimi legati al solo fattore fiscale e della conseguente possibile migrazione dell’imponibile verso giurisdizioni o regimi più favorevoli con pregiudizio dell’Erario italiano. Le norme interne dedicate al fenomeno, ed in primo luogo l’art. 110 del Tuir, hanno una funzione antielusiva. Oggi, l’ordinamento italiano, si è adeguato a quanto previsto in ambito internazionale dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE il quale riguarda l’imposizione degli utili delle imprese associate ed applica il principio di libera concorrenza. Infatti, la nuova formulazione del art. 110, comma 7, si pone, definitivamente, in linea con l’intento degli Stati membri dell’OCSE di adottare il principio di libera concorrenza, sulla base del quale i contribuenti e le Amministrazioni Fiscali sono tenute a valutare le transazioni sul libero mercato e le attività commerciali di imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività delle imprese associate. L’OCSE ha avviato pratiche importanti, tra cui il progetto BEPS, con l’obiettivo di contrastare le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che minano la capacità dei governi di raccogliere le imposte.
2024
Transfer price
Doppia imposizione
Linee Guida OCSE
Arm’s length
Progetto BEPS
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.14251/5570