La tesi ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’Unione europea a tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e ne verifica il progressivo rafforzamento, muovendo dal regolamento (CE) n. 1371/2007 al regolamento (UE) 2021/782, che lo ha sostituito con effetto dal 7.6.23. Il lavoro commenta articolo per articolo entrambi i regolamenti, esaminandone struttura, diritti e obblighi dei passeggeri, procedure di reclamo e apparato sanzionatorio. Il confronto sistematico dei suddetti regolamenti individua alcune differenze strutturali: la riduzione dell’area delle deroghe, con la cessazione dell’esonero potenzialmente perpetuo dei servizi regionali eliminando così la possibilità per gli Stati membri di esentare in modo perpetuo i servizi ferroviari regionali dall'applicazione delle tutele fondamentali e uniformando i diritti dei pendolari a quelli dei viaggiatori a lunga percorrenza; l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati verso il passeggero - dai gestori dell’infrastruttura e delle stazioni, dai venditori di biglietti ai tour operator - ha riallineato i doveri normativi alle reali responsabilità di ognuno; il passaggio dal modello medico al modello sociale della disabilità; la standardizzazione dei termini; l’adozione di tecniche normative più stringenti. Tra le novità di maggior rilievo si collocano il reinstradamento autonomo del passeggero decorsi cento minuti, la qualificazione legale del biglietto cumulativo, l’accesso ai dati di circolazione in tempo reale e i moduli comuni europei, assistiti dal divieto di rigetto per vizio di forma. L’indagine si estende all’attuazione nazionale, esaminando l’Autorità di regolazione dei trasporti quale Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dal d.lgs. 17.4.14, n.70. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 782/2021, con il quale, oltre a confermare l’individuazione dell’Autorità quale Organismo nazionale responsabile, è stato semplificato l’impianto normativo ed è stata rivista la disciplina sanzionatoria. Se ne ricava che con il recente regolamento il rafforzamento delle garanzie è reale ma di natura peculiare: le percentuali dell’indennizzo, la soglia minima di rilevanza e l’importo del pagamento anticipato restano invariati dal 2007, con conseguente erosione del loro valore reale. Ciò significa che in termini di potere di acquisto, il risarcimento di oggi “vale meno” di quello del 2007. La rifusione del ’21 ne amplia piuttosto la platea dei titolari e ne abbatte il costo di esercizio, più facile e meno costoso per il cittadino far valere i propri diritti. La scelta appare coerente con l’evidenza empirica, che mostra come in passato oltre l’ottanta per cento delle istanze non perveniva a una valutazione nel merito, prevalentemente per vizi formali. Si evidenzia pertanto come il “tessuto” del reg. ’21 è di gran lunga più pragmatico rispetto al precedente poiché la semplificazione delle procedure e la standardizzazione dei moduli, ha garantito l’accessibilità al risarcimento ad una percentuale più alta di passeggeri rispetto al passato. Tuttavia si conclude con alcune criticità rimaste al momento irrisolte: l’introduzione della clausola di esonero dall’indennizzo per circostanze straordinarie, unico arretramento espresso rispetto alla disciplina previgente; la mancata armonizzazione delle sanzioni, che rimette l’effettività della tutela al diritto nazionale di ciascun Stato membro; la persistente limitazione dell’indipendenza degli organismi nazionali (NEB) al solo perimetro del mercato ferroviario che potrebbero subire pressioni o limitazioni da parte della politica o di altri settori economici.
La tutela del passeggero nel trasporto ferroviario nell’ordinamento dell’Unione europea: evoluzione normativa e progressivo rafforzamento delle garanzie
CARTA, ELENA
2025/2026
Abstract
La tesi ricostruisce l’evoluzione della disciplina dell’Unione europea a tutela dei passeggeri nel trasporto ferroviario e ne verifica il progressivo rafforzamento, muovendo dal regolamento (CE) n. 1371/2007 al regolamento (UE) 2021/782, che lo ha sostituito con effetto dal 7.6.23. Il lavoro commenta articolo per articolo entrambi i regolamenti, esaminandone struttura, diritti e obblighi dei passeggeri, procedure di reclamo e apparato sanzionatorio. Il confronto sistematico dei suddetti regolamenti individua alcune differenze strutturali: la riduzione dell’area delle deroghe, con la cessazione dell’esonero potenzialmente perpetuo dei servizi regionali eliminando così la possibilità per gli Stati membri di esentare in modo perpetuo i servizi ferroviari regionali dall'applicazione delle tutele fondamentali e uniformando i diritti dei pendolari a quelli dei viaggiatori a lunga percorrenza; l’ampliamento della platea dei soggetti obbligati verso il passeggero - dai gestori dell’infrastruttura e delle stazioni, dai venditori di biglietti ai tour operator - ha riallineato i doveri normativi alle reali responsabilità di ognuno; il passaggio dal modello medico al modello sociale della disabilità; la standardizzazione dei termini; l’adozione di tecniche normative più stringenti. Tra le novità di maggior rilievo si collocano il reinstradamento autonomo del passeggero decorsi cento minuti, la qualificazione legale del biglietto cumulativo, l’accesso ai dati di circolazione in tempo reale e i moduli comuni europei, assistiti dal divieto di rigetto per vizio di forma. L’indagine si estende all’attuazione nazionale, esaminando l’Autorità di regolazione dei trasporti quale Organismo nazionale responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dal d.lgs. 17.4.14, n.70. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 782/2021, con il quale, oltre a confermare l’individuazione dell’Autorità quale Organismo nazionale responsabile, è stato semplificato l’impianto normativo ed è stata rivista la disciplina sanzionatoria. Se ne ricava che con il recente regolamento il rafforzamento delle garanzie è reale ma di natura peculiare: le percentuali dell’indennizzo, la soglia minima di rilevanza e l’importo del pagamento anticipato restano invariati dal 2007, con conseguente erosione del loro valore reale. Ciò significa che in termini di potere di acquisto, il risarcimento di oggi “vale meno” di quello del 2007. La rifusione del ’21 ne amplia piuttosto la platea dei titolari e ne abbatte il costo di esercizio, più facile e meno costoso per il cittadino far valere i propri diritti. La scelta appare coerente con l’evidenza empirica, che mostra come in passato oltre l’ottanta per cento delle istanze non perveniva a una valutazione nel merito, prevalentemente per vizi formali. Si evidenzia pertanto come il “tessuto” del reg. ’21 è di gran lunga più pragmatico rispetto al precedente poiché la semplificazione delle procedure e la standardizzazione dei moduli, ha garantito l’accessibilità al risarcimento ad una percentuale più alta di passeggeri rispetto al passato. Tuttavia si conclude con alcune criticità rimaste al momento irrisolte: l’introduzione della clausola di esonero dall’indennizzo per circostanze straordinarie, unico arretramento espresso rispetto alla disciplina previgente; la mancata armonizzazione delle sanzioni, che rimette l’effettività della tutela al diritto nazionale di ciascun Stato membro; la persistente limitazione dell’indipendenza degli organismi nazionali (NEB) al solo perimetro del mercato ferroviario che potrebbero subire pressioni o limitazioni da parte della politica o di altri settori economici.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/8321