La presente ricerca indaga la complessa transizione dell’ordinamento penale italiano dal dogma fascista dell’assoluta indisponibilità della vita umana – cristallizzato nel Codice Rocco del 1930 – al paradigma personalista, laico e pluralista inaugurato dalla Costituzione repubblicana (artt. 2, 13 e 32 Cost.). La rivoluzione biomedica e l’iper-tecnologizzazione clinica hanno imposto di ridisegnare la posizione di garanzia del medico, determinando il passaggio del dovere terapeutico dal modello paternalistico del to cure a quello relazionale del to care. L’indagine affronta, in primo luogo, il delicato nodo causale e dogmatico della sospensione dei presìdi salvavita. Sottoponendo a vaglio critico la teoria dell’omissione mediante azione (Unterlassung durch Tun), che tenta di riqualificare il distacco in chiave omissiva al solo fine di escluderne la tipicità oggettiva, lo studio ne evidenzia l’incompatibilità con i principi costituzionali di legalità e tassatività. Si sostiene, di contro, la natura di condotta commissiva tipica della disconnessione dei macchinari, la cui liceità non risiede nell’atipicità del fatto, bensì sul piano dell’antigiuridicità: l’art. 51 c.p. (adempimento di un dovere) opera quale causa di giustificazione, poiché il medico è tenuto a dare corso al legittimo rifiuto terapeutico del malato, oggi formalizzato dalla Legge n. 219 del 2017. Tale inquadramento sistematico trova un coerente riscontro nello statuto della sedazione palliativa profonda continua, la quale si connota per un’ontologica e causale neutralità rispetto al determinismo del decesso, distinguendosi nettamente da qualsiasi condotta eutanasica attiva. In secondo luogo, la ricerca esamina la progressiva riscrittura giudiziaria dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), avviata con la sentenza n. 242 del 2019 nel caso Cappato e proseguita con le pronunce della Corte costituzionale n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. Queste ultime hanno ulteriormente precisato la nozione di “trattamento di sostegno vitale” e hanno ribadito che il diritto all’autodeterminazione terapeutica include la facoltà di rifiutare un trattamento sia in corso sia ab initio. Si analizza criticamente la tensione tra il principio della riserva di legge e la progressiva disciplina giurisprudenziale del fine vita, determinata dal persistente silenzio del Parlamento, che ha affidato la definizione della materia a un diritto casistico e frammentario, alimentando gravi disparità territoriali, solo parzialmente affrontate dalle supplenze delle leggi regionali di Toscana e Sardegna (avallate dalla giurisprudenza della Consulta n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026). Infine, l’elaborato affronta lo statuto penale della somministrazione eteronoma del farmaco letale per pazienti privi di mobilità residua, come nel caso “Libera”, risolto sul piano sperimentale grazie al CNR nel 2026. Rifiutando manipolazioni dogmatiche volte ad assimilare la somministrazione eteronoma del farmaco letale all’omissione di cure per eludere la tipicità, lo studio propone di configurare tale condotta come fatto tipico, la cui eventuale liceità deve essere ricercata sul piano dell’antigiuridicità. L’esenzione da responsabilità non può ridursi a una mera causa di non punibilità in senso stretto – che lascerebbe il fatto illecito generandone l’ineffettività –, ma, secondo la prospettiva proposta dalla tesi, dovrebbe atteggiarsi a “scriminante proceduralizzata”. Una simile categoria dogmatica consentirebbe di assicurare l’uniformità della liceità e di superare le discriminazioni derivanti dalla mera impossibilità fisica del paziente di compiere autonomamente l’atto finale, convertendo la libertà negativa del morente in un effettivo diritto a prestazione, erogato uniformemente tramite l’inserimento nei LEP all’interno di un rigoroso modello di paternalismo procedurale debole.
Scelte di fine vita e diritto penale
FELIGANI, CARLOTTA
2025/2026
Abstract
La presente ricerca indaga la complessa transizione dell’ordinamento penale italiano dal dogma fascista dell’assoluta indisponibilità della vita umana – cristallizzato nel Codice Rocco del 1930 – al paradigma personalista, laico e pluralista inaugurato dalla Costituzione repubblicana (artt. 2, 13 e 32 Cost.). La rivoluzione biomedica e l’iper-tecnologizzazione clinica hanno imposto di ridisegnare la posizione di garanzia del medico, determinando il passaggio del dovere terapeutico dal modello paternalistico del to cure a quello relazionale del to care. L’indagine affronta, in primo luogo, il delicato nodo causale e dogmatico della sospensione dei presìdi salvavita. Sottoponendo a vaglio critico la teoria dell’omissione mediante azione (Unterlassung durch Tun), che tenta di riqualificare il distacco in chiave omissiva al solo fine di escluderne la tipicità oggettiva, lo studio ne evidenzia l’incompatibilità con i principi costituzionali di legalità e tassatività. Si sostiene, di contro, la natura di condotta commissiva tipica della disconnessione dei macchinari, la cui liceità non risiede nell’atipicità del fatto, bensì sul piano dell’antigiuridicità: l’art. 51 c.p. (adempimento di un dovere) opera quale causa di giustificazione, poiché il medico è tenuto a dare corso al legittimo rifiuto terapeutico del malato, oggi formalizzato dalla Legge n. 219 del 2017. Tale inquadramento sistematico trova un coerente riscontro nello statuto della sedazione palliativa profonda continua, la quale si connota per un’ontologica e causale neutralità rispetto al determinismo del decesso, distinguendosi nettamente da qualsiasi condotta eutanasica attiva. In secondo luogo, la ricerca esamina la progressiva riscrittura giudiziaria dell’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), avviata con la sentenza n. 242 del 2019 nel caso Cappato e proseguita con le pronunce della Corte costituzionale n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025. Queste ultime hanno ulteriormente precisato la nozione di “trattamento di sostegno vitale” e hanno ribadito che il diritto all’autodeterminazione terapeutica include la facoltà di rifiutare un trattamento sia in corso sia ab initio. Si analizza criticamente la tensione tra il principio della riserva di legge e la progressiva disciplina giurisprudenziale del fine vita, determinata dal persistente silenzio del Parlamento, che ha affidato la definizione della materia a un diritto casistico e frammentario, alimentando gravi disparità territoriali, solo parzialmente affrontate dalle supplenze delle leggi regionali di Toscana e Sardegna (avallate dalla giurisprudenza della Consulta n. 204 del 2025 e n. 148 del 2026). Infine, l’elaborato affronta lo statuto penale della somministrazione eteronoma del farmaco letale per pazienti privi di mobilità residua, come nel caso “Libera”, risolto sul piano sperimentale grazie al CNR nel 2026. Rifiutando manipolazioni dogmatiche volte ad assimilare la somministrazione eteronoma del farmaco letale all’omissione di cure per eludere la tipicità, lo studio propone di configurare tale condotta come fatto tipico, la cui eventuale liceità deve essere ricercata sul piano dell’antigiuridicità. L’esenzione da responsabilità non può ridursi a una mera causa di non punibilità in senso stretto – che lascerebbe il fatto illecito generandone l’ineffettività –, ma, secondo la prospettiva proposta dalla tesi, dovrebbe atteggiarsi a “scriminante proceduralizzata”. Una simile categoria dogmatica consentirebbe di assicurare l’uniformità della liceità e di superare le discriminazioni derivanti dalla mera impossibilità fisica del paziente di compiere autonomamente l’atto finale, convertendo la libertà negativa del morente in un effettivo diritto a prestazione, erogato uniformemente tramite l’inserimento nei LEP all’interno di un rigoroso modello di paternalismo procedurale debole.| File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14251/8425